
Un sito è accessibile se i suoi contenuti e le sue funzioni sono fruibili da tutti.
Sembrerebbe una cosa ovvia, un obbiettivo che tutti dovrebbero avere, ma in realtà semplicemente molti non si pongono il problema.
È infatti impossibile sapere a priori se un visitatore:
Non tenere conto di tutte queste e molte altre possibilità significa tagliare fuori dei potenziali visitatori e, peggio ancora, dare loro una cattiva immagine dell'azienda o dell'ente.
Il sito inoltre rischia di non essere presente o essere male indicizzato dai motori di ricerca.
Il W3C, il consorzio che stabilisce gli standard per il web, ha creato un'utile guida che raccoglie i principali criteri di accessibilità (WCAG e la sua traduzione in Italiano). Il Governo Italiano, membro del W3C, ed in particolare il DigitPA - Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, ha adottato questa normativa per i siti della Pubblica Amministrazione.
La legge 9 gennaio 2004, n. 4, detta Legge Stanca, "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici", ha come obiettivo il riconoscimento del diritto di ciascun individuo di accedere a tutte le fonti informative e rende obbligatorio che tale accesso sia garantito dalla pubblica amministrazione e dagli enti di pubblica utilità, comprese scuole e biblioteche, per quanto riguarda le pagine web e gli altri servizi informatici e telematici forniti ai cittadini.
Un sito deve essere progettato fin dall'inizio con questi obbiettivi: modifiche successive sono spesso talmente consistenti da richiedere una revisione totale.